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agosto 10, 2002 a las 8:25 am #309037Invitado MQIMiembro
ATTESTATO CONSOLARE
La circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 estabilisce che, per il riconoscimento della cittadinanza italiana nel comune di residenza, la persona interessata deve presentare un certificato rilasciato dalla Autorità consolare attestante che né gli ascendenti né l’ interessato abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
Nonostante questa circolare, la Autorità consolare corrispondente al territorio dove ho habitato qualche tempo fa rifiuta rilasciare tale certificato.Autore: Sereno SCOLARO (130.186.100.68)
Data: 09-08-02 08:14La competenza al rilascio e’ dell’autorita’ consolare nel territorio in cui le persone interessate hanno abitato od abitano. Non vi sono ragioni per un rifiuto, che potrebbe portare anche alla fattispecie, penale, del rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 codice penale), dove il condizionale si collega agli aspetti di procedura penale: cioe’ la denuncia per tale reato dovrebbe essere di competenza del tribunale di Roma, in quanto reato compiuti all’estero). Si suggerisce di insistere, richiedendo il rilascio di tali dichiarazioni per scritto e con modalita’ che diano certezza della data (ad esempio, raccomandata con avviso di ricevimento, ecc.). E’ possibile che il rifiuto possa fondarsi sul fatto che vi sia stata abitazione in circoscrizioni consolari diverse, ma in tale caso sarebbero richieste piu’ certificazioni / attestati da ciascuna degli uffici consolari di residenza e, in ogni caso, l’ufficio consolare «ultimo» dovrebbe avere la competenza per il periodo in cui le persone hanno abitato nella propria circoscrizione consolare. Si ricorda che l’art. 7 L. 13/6/1912, n. 555 e’ stato in vigore fino al 14/8/1992, mentre dal 15/8/1992 si deve fare riverimento all’art. 11 L. 5/2/1992, n. 91.
ref: http://www.comuni.it -
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