Inicio Foros ¿Cómo son vistos los argentinos que emigran? Ciudadania italiana a extranjeros por residencia

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    CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
    Erogazione del servizio:
    La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo provvede all’istruttoria della domanda, inviandola al Ministero dell’Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento ed, in pari data, fa richiesta agli organi di Polizia del rapporto informativo, che viene quindi inoltrato agli Organi Centrali, munito del proprio parere. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza.
    Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo – dalla notifica – per prestare giuramento presso il Comune.
    Requisiti:
    La cittadinanza può essere concessa:
    1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L’art. 4, comma 1, lettera c), della legge 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana
    2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all’adozione.
    3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
    4. al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano.
    5. all’apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano.
    6. allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano, senza soluzioni di continuità.

    Documentazione necessaria:
    La domanda – indirizzata al Presidente della Repubblica – va presentata alla Prefettura – U.T.G. in 5 copie, di cui una in bollo da L. 20.000 corredata dai documenti sottoelencati, che vanno presentati i 5 copie (1 originale e 4 fotocopie).
    La domanda va redatta secondo l’allegato modello B
    Documenti richiesti:
    1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante
    2. i rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso nanti alla competente Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall’art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile.
    3. certificato storico di residenza (in bollo da L. 20.000=) (*)
    4. certificato di stato di famiglia (in bollo da L. 20.000=) (*)
    5. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da L. 20.000=) (*)
    6. copia autenticata del mod. 740 o 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. Riguardo all’autenticazione si fa presente che stanti i principi statuiti dall’art. 4 della legge n. 15/68 la copia del modello 740 dovrà essere autenticata dall’Ufficio delle Imposte dirette presso il quale è stato presentato l’originale del modello stesso (*)
    7. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**)
    8. dichiarazione personale di rinuncia alla protezione dell’Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell’Autorità del Paese di origine, come da modello.
    9. dichiarazione personale autorizzatoria per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità Diplomatiche italiane accreditate presso la stato di appartenenza, come da modello
    10. certificato di svincolo, limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l’acquisto volontario di una straniera; dovrà essere esibito dall’interessato non all’atto della presentazione della domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza, bensì solo dopo il formale invito dal parte del Ministero dell’Interno – Divisione Cittadinanza
    11. Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla discendenza da cittadino italiano (Modello B)

    Nota:
    (*) Documenti autocertificabili
    (**) Documento autocertificabile solo per i comunitari

    Documenti richiesti d’Ufficio a cura dell’Autorità che riceve l’istanza

    1. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza del richiedente
    2. dati relativi al soggiorno dell’interessato (forniti dagli Organi di Polizia)

    N.B.: I documenti di cui ai punti n. 1 e 6 dovranno essere opportunamente legalizzati secondo quanto disposto dall’art. 17 della legge 4/1/68, n. 15 fatti salvi quelli rilasciati da Svizzera, Turchia, Finlandia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Liechtenstein, Norvegia, San marino, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, e tutti i Paesi facenti parte dell’Unione Europea.

    Normativa di riferimento:
    – Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)
    – Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 – (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda -due anni-).

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