Inicio Foros ¿Cómo son vistos los argentinos que emigran? Ciudadania italiana a extranjeros casados con italianos

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    CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI A ITALIANI
    Erogazione del servizio:
    La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo provvede all’istruttoria della domanda, inviandola al Ministero dell’Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento ed, in pari data, fa richiesta agli organi di Polizia del rapporto informativo: che viene quindi inoltrato agli Organi Centrali, munito del proprio parere. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza dell’interessato.
    Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo – dalla notifica – per prestare giuramento presso il Comune.
    Requisiti:
    Il richiedente deve essere coniugato a cittadino italiano da almeno 6 mesi. Nonché deve avere la residenza legale in un comune della provincia da almeno 6 mesi. Se lo stesso ha contratto matrimonio da più di 3 anni, la residenza in Italia può essere di durata inferiore ai 6 mesi.

    Documentazione necessaria:
    La domanda indirizzata al Ministero dell’Interno, per tramite della Prefettura – U.T.G., deve essere prodotta in 5 copie, di cui una in bollo da L. 20.000.
    La domanda va redatta secondo l’allegato Modello A
    Documenti richiesti: 1. estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell’istante. Detta documentazione deve essere tradotta e legalizzata secondo la vigente normativa in materia.
    2. i rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall’art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile.
    3. certificato storico di residenza (in bollo da L. 20.000=) (*)
    4. certificato di stato di famiglia (in bollo da L. 20.000=) (*)
    5. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da L. 20.000=) (*)
    6. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**)
    7. certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo da L. 20.000=) (***)
    Nota:
    (*) Documenti autocertificabili
    (**) Documento autocertificabile solo per i comunitari
    (***) Documento autocertificabile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modello allegato). La firma deve essere apposta dinanzi all’addetto che riceve l’istanza.

    N.B.: Tutti i certificati prodotti in bollo e la stessa istanza, devono essere accompagnati da 4 fotocopie semplici (né in bollo, né autenticate) per ciascuno di essi. L’istanza deve essere in bollo e firmata presso l’Ufficio accettante (richiesto documento).
    Documenti richiesti d’Ufficio a cura dell’Autorità che riceve l’istanza

    8. estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell’atto di matrimonio)
    9. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località di residenza del richiedente

    Normativa di riferimento:
    – Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)
    – Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 – (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente Regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda -due anni-).

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